Circolare Area Fiscale
L'Agenzia delle Entrate, con l'emanazione della Risoluzione n. 158/E/2017, ha previsto che dal 1° gennaio 2018 sono in vigore le disposizioni previste, ai fini delle imposte di registro e di bollo dall'art. 82 del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017).
L’art. 82 del codice del terzo settore prevede, fra l’altro:
- al comma 3, l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dagli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo 82 (enti del terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società); - al comma 4, l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale), alle condizioni normativamente previste, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1;
- al comma 5, l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore di cui al comma 1.
Pertanto, alla luce delle richiamate modifiche,
1) le associazioni neo costituite quali Enti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017:
a) In sede di registrazione dell’atto costitutivo e statuto, assolvono l’ imposta di registro in misura fissa (€ 200, mediante mod.F23) e sono esenti dall’ imposta di bollo;
b) nella gestione del c/c bancario non pagano l’ imposta di bollo;
c) nella registrazione di un contratto (locazione, appalto, convenzione, comodato uso gratuito, ecc), se si promuovono quale parte richiedente la registrazione, non applicano l’ imposta di bollo in sede di registrazione del contratto.
2) le associazioni già esistenti, in attesa delle modifiche statutarie che avranno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative (per le quali modifiche è prevista l’esenzione dall’imposta di registro e bollo):
a) se O.D.V. o A.P.S. iscritte nei rispettivi registri regionali vengono assoggettate alla medesima normativa di cui al precedente punto 1);
b) se non iscritte nei registri regionali, scontano l’ imposta di registro e bollo in misura piena fino alla eventuale iscrizione quali E.T.S. nel Registro unico nazionale di prossima istituzione.
L’ area fiscale del CSV è a disposizione delle associazioni per chiarimenti in ordine a quanto previsto dalla presente circolare.
INFO:
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